Successione conto bancario

La successione di un conto corrente

Anche i conti correnti bancari, nell’ipotesi di decesso dell’unico intestatario, o di un cointestatario, diventano oggetto di una pratica di successione.

Vediamo innanzitutto cosa intendiamo con il termine “successione”.

Possiamo definire la successione come quella procedura tramite la quale gli eredi legittimi riescono a subentrare al defunto nella titolarità dei rapporti giuridici e, nella fattispecie, nel possesso delle somme presenti su un conto corrente acceso presso un istituto di credito controparte.

Diverse sono le caratteristiche legate alle due fattispecie “tipiche” in materia: la morte dell’unico intestatario di un conto, o la morte di uno dei cointestatari del rapporto, con sopravvivenza degli altri titolari della relazione.

Nel primo caso, gli eredi dovranno informare la banca mediante la consegna di un atto notorio o, se rientra nel novero delle possibilità, di una dichiarazione sostitutiva dello stesso atto, allegando un certificato di morte e la documentazione personale degli eredi stessi. Con la consegna della documentazione di cui sopra, gli eredi domanderanno altresì all’istituto di credito l’elenco dei rapporti intestati al defunto, in essere al giorno del decesso, con indicazione ulteriore delle giacenze in essi contenuti.

Ricevuta la documentazione comprovante la morte dell’intestatario, l’istituto di credito bloccherà la movimentazione del conto corrente dando l’avvio alla pratica di successione, al termine della quale gli eredi aventi diritto subentreranno al deceduto nella disponibilità dei saldi liquidi e dei titoli precedentemente in possesso del de cuius.

Nell’ipotesi in cui il defunto sia solo uno dei cointestatari di un conto corrente, diverse conseguenze ineriscono i diritti dei cointestatari superstiti a seconda delle differenti ipotesi in cui le firme dispositive sul conto fossero congiunte o disgiunte. In ogni caso, le linee guida da seguire ripercorrono quelle stabilite per il de cuius unico titolare del conto, e già ricordate poche righe fa.

Conto corrente cointestato successione

Nel caso in cui il conto corrente sia cointestato, rientreranno nell’attivo ereditario solo le somme proporzionalmente presenti nel rapporto (es. il 50% se i cointestatari sono in tutto 2). Ad ogni modo è possibile che le somme vengano destinate in maniera non proporzionale, con onere della prova previsto dall’art. 11 del d. lgs. 346/90. Nel caso in cui il conto sia a firme congiunte, il rapporto viene immediatamente bloccato e il cointestatario, anche superstite, non potrà operare in esso.

Quando gli eredi riceveranno la comunicazione bancaria inerente la presenza di un conto corrente (o di altro rapporto giuridico acceso presso l’istituto di credito), dovranno utilizzare l’informazione contenuta nella dichiarazione per completare la denuncia di successione, integrando la stessa con il saldo presente sul libretto o sul conto al momento del decesso.

Solamente successivamente all’espletamento della pratica successoria con la quale si andrà a definire l’asse ereditario e l’attivo conseguente, la banca renderà disponibile agli eredi l’intero ammontare monetario conseguente alla titolarità dei rapporti giuridici intestati al de cuius.

Solitamente, gli istituti di credito italiani trattengono una commissione per il disbrigo della pratica di successione, per le operazioni di loro competenza. Commissioni che, ordinariamente, dipendono dalla “complessità” della gestione della pratica, e che possono variare anche sensibilmente da istituto di credito a istituto di credito. Per trasparenza, tali commissioni sono evidenziate nei fogli informativi di trasparenza a disposizione in tutte le agenzie delle banche italiane, per una libera visione da parte dell’utenza.

Per quanto riguarda la tempistica del disbrigo della pratica, solitamente l’iter non impiega più di qualche giorno dal momento del ricevimento dell’intera documentazione corretta.

Immediato è  invece il blocco del conto corrente al momento della notifica del decesso dell’intestatario, così come pochi giorni sono necessariamente occorrenti per l’emanazione del c.d. stato di consistenza, con l’elencazione dei rapporti intestati al de cuius e le somme in esse presenti.