Assegni bancari

Assegno bancario, scoperto, trasferibile

Cosa è l’assegno bancario? Cosa prevedono le attuali clausole di trasferibilità? Cosa accade se un assegno viene emesso senza adeguata copertura? Cerchiamo di fare chiarezza su questi argomenti, procedendo punto per punto.

L’ assegno bancario è un titolo di credito pagabile a vista, che contiene un ordine di pagamento disposto da un soggetto (traente) nei confronti di sé stesso (traenza propria) o più frequentemente– di un terzo. Il terzo può recarsi presso l’istituto di credito del traente per procedere all’incasso, o versare il titolo sul proprio conto corrente per demandare alla propria banca la cura della procedura di incasso.

Stabilito quanto sopra, ricordiamo che gli assegni di importo superiore ai 5 mila euro devono obbligatoriamente essere emessi con la clausola “non trasferibile“. Oltre a ciò, per poter entrare in possesso di un assegno bancario libero, il traente deve inoltrare apposita richiesta alla propria banca, e pagare un relativo bollo.

Assegno Scoperto

Ma cosa accade se un assegno viene versato sul proprio conto, e non trova adeguata copertura finanziaria? L’assegno “scoperto” espone il soggetto traente a una serie di conseguenze piuttosto serie.

Innanzitutto, occorre ricordare come, per essere protestabile – e quindi permettere al beneficiario del titolo di esercitare il diritto di regresso – l’assegno debba essere presentato entro il termine di 8 giorni se su piazza (cioè, incassato nello stesso luogo di emissione) o entro il termine di 15 giorni se fuori piazza (cioè, incassato in luogo diverso da quello di emissione).

Se l’assegno non trova adeguata copertura nel momento della presentazione, il titolo diviene insoluto e il traente possiede 60 giorni di tempo per evitare l’iscrizione definitiva nella Centrale Allarme Interbancaria. Il pagamento tardivo è effettuato mediante corresponsione di una penale sul 10% dell’importo facciale del titolo, oltre a oneri e interessi legali.

Se l’assegno diviene insoluto, questo ritorna (con o senza l’atto di levata del protesto del notaio) al soggetto beneficiario, che può avanzare le opportune procedure legali per l’ottenimento di quanto dovuto dal traente.