Trasferibilità di un assegno bancario

Trasferibilità di un assegno bancario.

In questo post ti spieghiamo tutte le condizioni di trasferibilità di un assegno bancario, ovvero il titolo di credito tradizionale a disposizione del cliente finale per poter effettuare un pagamento.

Perciò ti rimandiamo anche a questo altro nostro articolo, in cui parlavamo, non poco tempo fa della girata di un assegno bancario.

La legge italiana dice che se un titolo di credito, come un assegno bancario, non possiede la clausola NON TRASFERIBILE e non è emesso a “me medesimo” può essere girato a terzi, che possono girarlo anche ad altre persone a loro volta.

Se l’ assegno invece possiede la clausola NON TRASFERIBILE può essere solamente incassato dall’ intestatario (o beneficiario), ovvero il nominativo della persona che segue la dicitura ” a…..” .

Se invece il titolare dell’ assegno mette se stesso come beneficiario del titolo con le seguenti diciture “me medesimo”, nome e cognome, “m.m.” questo assegno può essere messo all’ incasso solo dal beneficiario dell’ assegno.