Normativa Antiriciclaggio 12.500 Euro

Normativa Antiriciclaggio 12.500 Euro.

Con il nuovo governo sono state abolite le norme antiriciclaggio di Prodi,Bersani e Padoa Schioppa e con la Finanziaria si è tornati al limite previsto dal precedente governo di destra,ovvero i fatidici 12.500 Euro che sono il limite massimo di contanti che un cittadino può portare con se o versare in banca.

Di seguito la norma completa:

Trasferimento di denaro contante

A decorrere dal 25 Giugno 2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Assegni Bancari Postali o Circolari

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 12.500 euro, emessi a decorrere dal 25 Giugno 2008, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Rimane invariata la diposizione in cui a decorrere dal 30 aprile 2008, gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una Banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.

Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasceranno gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia, dal 25 Giugno 2008 potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 12.500 euro (vale a dire fino a 12.499,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto e in caso di girata non sarà più necessario apporre, a pena di nullità, il codice fiscale del girante indipendentemente dall’importo del titolo.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell’entrata in vigore di tale disposto normativo al fine di evitare il trasferimento non corretto di contante, libretti o titoli al portatore nonché la non corretta emissione e circolazione degli assegni bancari, postali o circolari. Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo del contante o titoli al portatore trasferiti ovvero del titolo di credito.

Libretti al Portatore

A decorrere dal 25 Giugno 2008, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 12.500 euro.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell’entrata in vigore di tale disposto normativo al fine di evitare la non corretta gestione dei suddetti libretti nonché l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo del libretto.

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2009.