Come fare ricorso all’arbitro bancario finanziario?
Come fare ricorso all’arbitro bancario finanziario?
L’ Arbitro Bancario e Finanziario è una figura realmente importante nell’economia moderna perchè rappresenta una modalità di ricorso alternativa al Giudice di Pace o ad un Magistrato.
Per ricorrere all’ Arbitro Bancario Finanziario, in caso di controversia, è necessario fare una procedura molto semplice, perciò ti consigliamo di leggere la nostra guida all’ interno del nostro portale Conto Corrente Migliore:
– si devono compilare i moduli disponibili nel sito arbitrobancariofinanziario.it , o alla Banca d’Italia;
– effettuare un versamento di 20,00 Euro che viene stornato all’ intermediario in caso di ricorso accettato.
Il ricorso deve essere inviato alla segreteria del Collegio Arbitrale competente o ad una filiale della Banca d’Italia. L’arbitro bancario e finanziario si trova in tre differenti città, Milano Roma e Napoli.
Ogni Collegio è composto da cinque membri, tre scelti dalla Banca d’Italia e gli altri due dall’ istituto creditizio e dal cliente.
In ogni caso l’ Arbitro Bancario Finanziario è una realtà che viene effettuata sotto l’egida della Banca d’Italia.
Controversie sulle quali può decidere l’arbitro bancario finanziario.
Nel nostro sito abbiamo parlato dell’ arbitro bancario finanziario, in questa sezione vi illustriamo le possibili controversie che può decidere l’Arbitro Bancario Finanziario.
Attenzione però: prima di decidere se è il caso di effettuare un ricorso all’ Arbitro Bancario Finanziario vi consigliamo di rivolgervi ad un legale che può consigliarvi sul vostro caso.
CONTROVERSIE DI COMPETENZA DI UN ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO:
Tutte quelle controversie che sono inerenti ad operazioni di prestiti bancari e finanziari, compresi mutui, fidi e prestiti personali con le seguenti caratteristiche:
– fino alla somma di 100.000 Euro, se il cliente richiede una forma di finanziamento (prestito o mutuo);
– senza limiti di importo in altri casi.
SU COSA NON PUO’ DECIDERE UN ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO:
– su malintesi e controversie strettamente correlati all’ attività di investimento (compravendita di azioni e/o obbligazioni), sulle quali non ha potere essendo strumenti finanziari derivati, che rappresentano la competenza dell’ arbitrato di conciliazione della Consob;
– controversie già in esami da altri meccanismi giuridici (giudici, arbitri e conciliatori); il ricorso può essere attuato quando la controversia non è risolta e non va a buon fine.
– controversie precedenti al 1 Gennaio 2007.
Category Guida | Tags: