Atto di precetto

Che cos’è un atto di precetto

La parola precetto proviene dal latino “praeceptum legis” e indica un comando coercitivo di fare una data azione.

In ambito bancario e debitorio l’atto di precetto è considerato come l’anticamera del pignoramento e rappresenta un atto dovuto, notificato da un ufficiale giudiziario sotto richiesta di un creditore.

Perciò quando vi viene notificato un atto di precetto considerate la notifica come un preludio ad una riscossione o ad un pignoramento che avviene entro tempistiche molto brevi (pochi mesi).

Caratteristiche dell’atto di precetto.

L’Atto di Precetto è in termini di diritto processuale civile e a livello giudiziario un atto coercitivo imposto dall’autorità giudiziaria ad un determinato debitore a pagare il debito intrapreso con una terza parte (banca,prestito d’onore etc.).

In parole povere è un invito o un ultimatum a pagare che se non rispettato il creditore ha la possibilità di richiedere al debitore l’esproprio forzato dei beni intestati al debitore.

L’atto di precetto deve essere obbligatoriamente notificato a norma di legge, a meno che venga notificato un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che può sostituirlo.

Senza l’atto di precetto (che è equiparabile ad un avviso di garanzia di pagamento, non di carattere penale) il creditore non può procedere all’esproprio forzato dei beni del debitore.

Validità dell’ atto di precetto.

L’Atto di Precetto per essere valido deve essere notificato con raccomandata al debitore,altrimenti non può essere valido e il debitore ha 10 giorni di tempo per pagare.

L’atto di precetto per essere valido deve contenere:1-indicazione delle due parti,2-data di notifica,3-trascrizione integrale del titolo esecutivo,4-dichiarazione di residenza ed elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente.

L’atto di precetto non risulta valido se trascorsi 90 giorni dalla data di notifica non è iniziata l’esecuzione forzata (esproprio forzato dei beni).

Cosa succede se non si paga l’atto di precetto?

Se trascorso questo tempo il debitore non ha pagato l’ufficiale giudiziario può pignorare tutti i beni mobili (macchine,barche,etc.) e immobili (case,appartamenti) intestati al debitore.

L’atto di precetto è perciò un avviso di futuro pignoramento, il cittadino per evitare espropri dell’ abitazione e dei beni contenuti in essa, nonchè un blocco di 1/5 dello stipendio deve necessariamente procedere con il pagamento dello stesso.

Diversa è la situazione in cui il debitore è nullatenente, ovvero non possiede bene intestati e di proprietà (sia a livello di immobili, che di beni mobili (auto, oggetti di lavori) oppure rendite da stipendi e da lavoro fisso (pignorabili però fino ad 1/5 del totale e a meno che non siano già stati pignorati).

Se il debitore non possiede beni aggredibili può anche sorvolare sull’ atto di precetto che può essere anche NON PAGATO; prima però di decidere qualsiasi cosa vi consigliamo di rivolgervi ad un avvocato, un legale creditizio che può consigliarvi al meglio sulla vostra situazione debitoria.