Assegno non Trasferibile
La clausola di non trasferibilità di un assegno viene “spuntata” all’atto della compilazione dell’assegno e stabilisce il pagamento dell’assegno alla sola persona beneficiaria (intestatario); l’assegno non trasferibile non è girabile, il beneficiario non può girarlo a terzi firmandolo nello spazio apposito (girata) sul retro dell’assegno.
In questi ultimi anni c’è stata una doppia modifica alla normativa in tema di assegni bancari trasferibili e non trasferibili, attualmente si è “ritornati al passato” con la clausola di non trasferibilità facoltativa. Il Governo Prodi aveva inteso combattere l’evasione fiscale e tracciare ogni forma di pagamento obbligando le banche ad emettere assegni “non Trasferibili” e trasferibili a richiesta; questo provvedimento aveva fatto emergere parte dell’evasione ma aveva “ingessato” l’economia” che si regge con pagamenti clienti-fornitori posticipati anche di diversi mesi e con assegni “girati” a terzi nella filiera produttiva.
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